(Pubblicata  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia del 19 maggio 2021 - s.o. n. 15). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
(Omissis). 
                               Art. 1 
 
Estensione del periodo di proroga tecnica del vigente  contratto  per
                la gestione del servizio di tesoreria 
 
  1. Al fine di assicurare la fruizione continuativa del servizio  di
tesoreria nel corso dell'esercizio finanziario 2021 l'Amministrazione
regionale e' autorizzata a estendere la durata della proroga  tecnica
di cui all'art. 3, comma 3, del capitolato tecnico di cui al  vigente
contratto per la gestione del servizio  di  tesoreria  per  il  tempo
strettamente necessario alla conclusione delle  procedure  necessarie
per l'individuazione di un nuovo tesoriere e, comunque, non oltre  il
31 dicembre 2021. 
  2. La prosecuzione della fruizione del servizio di cui al  comma  1
spiega  i  suoi  effetti  nell'ambito  dei   rapporti   convenzionali
instaurati con il raggruppamento temporaneo  di  imprese  formato  da
Unicredit SpA e dalla Banca  popolare  Friuladria  SpA  (oggi  Credit
Agricole FriulAdria SpA) oltre che  all'Amministrazione  regionale  e
dal Consiglio regionale anche dai seguenti enti: 
    a) enti regionali di cui al decreto del Presidente della  Regione
27   agosto   2004,   n.   277   (Regolamento    di    organizzazione
dell'amministrazione regionale e degli enti  regionali),  di  seguito
indicati: 
      1) Ente tutela patrimonio ittico (ETPI); 
      2) Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS); 
      3) Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA); 
      4)   Ente   regionale   per   il   patrimonio   culturale   del
Friuli-Venezia Giulia (ERPAC); 
      5) Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa; 
      6) Ente di decentramento regionale (EDR) di Trieste; 
      7) Ente di decentramento regionale (EDR) di Udine; 
      8) Ente di decentramento regionale (EDR) di Gorizia; 
      9) Ente di decentramento regionale (EDR) di Pordenone; 
    b) enti di cui all'art. 43, comma 1-bis, della legge regionale 12
dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema  Regione-Autonomie  locali
nel Friuli-Venezia  Giulia.  Ordinamento  delle  Unioni  territoriali
intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), di seguito
indicati: 
      1)  Agenzia  regionale  per  la  Protezione  dell'Ambiente  del
Friuli-Venezia Giulia (ARPA); 
      2) Autorita' Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti (AUSIR); 
    c) enti del Servizio sanitario regionale della  Regione  Autonoma
Friuli-Venezia Giulia, cosi' come individuati dall'art. 3 della legge
regionale del 17  dicembre  2018,  n.  27  (Assetto  istituzionale  e
organizzativo del Servizio sanitario regionale), di seguito indicati: 
      1) Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI); 
      2) Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC); 
      3) Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO); 
      4) Istituto di ricovero e cura a carattere  scientifico  «Burlo
Garofolo» di Trieste (IRCCS Burlo); 
      5) Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico  «Centro
di riferimento oncologico» di Aviano (IRCCS CRO); 
      6) Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute - (ARCS). 
  3. Per le finalita' previste dal comma 1 si provvede a valere sullo
stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali,  generali  e
di gestione) -  Programma  n.  3  (Gestione  economica,  finanziaria,
programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti)  dello
stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.