(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 19 maggio 2021 - s.o. n. 15). IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Estensione del periodo di proroga tecnica del vigente contratto per la gestione del servizio di tesoreria 1. Al fine di assicurare la fruizione continuativa del servizio di tesoreria nel corso dell'esercizio finanziario 2021 l'Amministrazione regionale e' autorizzata a estendere la durata della proroga tecnica di cui all'art. 3, comma 3, del capitolato tecnico di cui al vigente contratto per la gestione del servizio di tesoreria per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo tesoriere e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. 2. La prosecuzione della fruizione del servizio di cui al comma 1 spiega i suoi effetti nell'ambito dei rapporti convenzionali instaurati con il raggruppamento temporaneo di imprese formato da Unicredit SpA e dalla Banca popolare Friuladria SpA (oggi Credit Agricole FriulAdria SpA) oltre che all'Amministrazione regionale e dal Consiglio regionale anche dai seguenti enti: a) enti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 (Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali), di seguito indicati: 1) Ente tutela patrimonio ittico (ETPI); 2) Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS); 3) Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA); 4) Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia (ERPAC); 5) Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa; 6) Ente di decentramento regionale (EDR) di Trieste; 7) Ente di decentramento regionale (EDR) di Udine; 8) Ente di decentramento regionale (EDR) di Gorizia; 9) Ente di decentramento regionale (EDR) di Pordenone; b) enti di cui all'art. 43, comma 1-bis, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), di seguito indicati: 1) Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli-Venezia Giulia (ARPA); 2) Autorita' Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti (AUSIR); c) enti del Servizio sanitario regionale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, cosi' come individuati dall'art. 3 della legge regionale del 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), di seguito indicati: 1) Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI); 2) Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC); 3) Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO); 4) Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Burlo Garofolo» di Trieste (IRCCS Burlo); 5) Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Centro di riferimento oncologico» di Aviano (IRCCS CRO); 6) Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute - (ARCS). 3. Per le finalita' previste dal comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.